La normativa attualmente in vigore, legge 23/12/2014, n. 190, che disciplina la materia è molto precisa e definisce chiaramente quali sono i beneficiari che possono ricevere il 5 per mille, suddividendoli in categorie omogenee, come segue.
‣ Enti ed organizzazioni di volontariato, di cui fanno parte le ONLUS, cioè Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cooperative socialie i consorzi di cooperative sociali, le ONG, cioè organizzazioni non governative riconosciute ed iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti o accordi, le associazioni di promozione sociale, le associazionie fondazioni di diritto privato che operano, per esempio, nei settori riguardanti l’assistenza socio-sanitaria, l’istruzione, la beneficenza, la formazione, la tutela del patrimonio storico e artistico, ecc.
‣ Enti della ricerca scientifica e dell’università cioè tutti quegli enti che si occupano di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze (biologia, tecnologia, fisica, matematica, ecc.)
‣ Enti della ricerca sanitaria, cioè tutti quegli enti che svolgono attività di ricerca nel campo della medicina, per esempio per la cura di malattie come il cancro o malattie rare
‣ Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, che possono essere, per esempio, di assistenza ad anziani, disabili, bambini, ecc.
‣ Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, che offrono occasioni di praticare gli sport più diversi a tutte le fasce d’età della popolazione
La scelta, tra questa miriade di piccole e grandi associazioni, spetta solo ed esclusivamente al contribuente. Potremo quindi decidere, in assoluta libertà, di sostenere una piccole realtà associativa presente sul territorio in cui viviamo e dalla quale magari traiamo benefici o servizi per noi o i nostri familiari.
Per approfondire l’argomento, consultare l’elenco permanente degli enti beneficiari iscritti al 5 per mille, o leggere il testo della normativa per esteso, possiamo consultare il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.